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Normative Europee e qualità del sigaro 

(riflessi su manufatti tabacchicoli salernitani) 

Il giorno 8 / 10 / 2013 in seduta plenaria a Strasburgo il Parlamento Europeo ha approvato a larghissima maggioranza (560 a favore, 92 astensioni e 32 contrari) la nuova Direttiva sul tabacco, dando mandato al Consiglio dell’Unità Europea di far approvare in maniera definitiva e in tempi brevi la Direttiva in parola, completa degli emendamenti allegati.
La citata Direttiva, che sostituisce quella del 2001 diventata ormai obsoleta in merito ai rischi sulla salute e l’efficacia dei messaggi di informazione su tali rischi, ha lo scopo di armonizzare gli Stati membri sulla presentazione e la vendita del prodotto tabacco, compreso i correlati (le sigarette elettroniche utilizzano strategie raffinate di marketing molto accattivanti).
Come prudentemente è stato preconizzato nel libro “Oltre il fumo” (Marlin Editore, pubblicato nel 2011), la scelta strategica per Cava di limitare la produzione ai soli “sigari aromatizzati” e rinunciare, senza nessuna reazione, alle sue produzioni tipiche (il T. Garibaldi e il Soldati sono nati a Cava) sarebbe stato alquanto penalizzante per il futuro, visto che era già nell’aria una stretta sull’intera problematica tabacco, sia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization) che del Parlamento Europeo.
La Direttiva, che interessa sia il mercato interno che gli scambi transfrontalieri, intende regolamentare l’etichettatura e il confezionamento del prodotto tabacco, da fumo e non, compreso la problematica ingredienti, per i quali sarà previsto un formato elettronico per la segnalazione di tali composti e le relative emissioni, al fine di rendere il prodotto tabacco meno attraente per i più giovani ed, anche, per le donne (secondo il Commissario Ue per la salute “il fumo deve avere solo il sapore di tabacco”).
Gli emendamenti allegati alla Direttiva hanno alquanto ammorbidito la sua struttura originaria, che era molto più rigida perché ricopiava la strategia molto rigida applicata in Canada fin dall’anno 2001, nazione dove il numero dei fumatori si è dimezzato.
Tali emendamenti hanno cercato di recepire e contemperare le difficoltà operative e tecnologiche dei produttori del settore (175.000 lavoratori nella filiera della CE), prevedendo tempi più ragionevoli da quando sarà approvato il testo definitivo per l’adeguamento alla Direttiva di tutti gli Stati membri, come per esempio: 18 mesi per tradurre la direttiva nel diritto nazionale e 36 mesi per le disposizioni sugli additivi; mentre i prodotti non conformi alla Direttiva saranno tollerati sul mercato ancora per 24 mesi (36 mesi per le sigarette elettroniche).
Sarà operativo il divieto anche per il tabacco non da fumo, ossia quello per uso orale (snus), che non varrà per la Svezia che gode già di un’esenzione in merito.
Inoltre, tutti i prodotti non da fumo devono comunque recare avvertenze relative alla salute sulle superfici principali della confezione, mentre quelli con aromi caratterizzanti non possono essere venduti.
La Direttiva impone per le vendite a distanza transfrontaliere che i rivenditori, via internet, si dotino di meccanismi di verifica per accertare l’età dell’acquirente.
I Deputati europei hanno manifestato netta contrarietà all’uso di additivi e di aromi nel tabacco, limitazioni che sono state elencate nei vari articoli e tendenti a contrastare il tabagismo diffuso tra i giovani e tra le donne, con l’uso di immagini choc o avvertenze sanitarie che dovranno coprire il 65 % di ogni pacchetto (le attuali indicazioni del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, percepite come fuorvianti, saranno sostituite da un messaggio sul lato della confezione che informa che il tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene).
Inoltre saranno eliminati i pacchetti da 10 sigarette, ancora presenti in Italia e in Inghilterra, per non penalizzare l’efficacia di tali messaggi di informazione.
In definitiva sono state previste limitazioni per tutti gli “aromi caratterizzanti alla frutta e gli additivi tendenti a coprire il gusto del tabacco, inoltre non possono essere approvati vitamine e  additivi che creano l’impressione che un prodotto del tabacco produca benefici o comporti meno rischi per la salute”.
Sono state previste chiusure nette all’utilizzo di stimolanti che presentano connotazione di vitalità e di energia, come ad esempio la caffeina, la taurina (amminoacido solforato) ed altri additivi, compreso quelli con proprietà di colorare le emissioni in ambiente.
Tutti gli altri additivi, che soddisfano in pieno i criteri di classificazione riguardanti le sostanze pericolose (Regolamento n° 1272 / 2008, o che si trasformano in tali attraverso la combustione) possono essere inseriti in una domanda da parte dei produttori, fabbricanti e importatori da inviare alla Commissione di Sanità, corredata di nome o ragione sociale e indirizzo permanente, denominazione chimica dell’additivo, funzione dell’additivo e suo tenore max per sigaretta, chiare prove che l’additivo non rientra in nessuno dei criteri di esclusione elencati nella Direttiva.
La Commissione, a sua volta, può esperire ulteriori accertamenti in merito alla congruità di tale additivo. Una volta approvato l’additivo, la Commissione lo inserirà nell’allegato [I] della presente Direttiva, con il rispetto tassativo dei livelli massimi consentiti per ciascuno di essi e, nel contempo, vieta l’immissione sul mercato di prodotti di tabacco che contengano additivi che non figurino nel citato elenco.
Divieto assoluto è fatto per gli additivi che al momento del consumo possano conferire un aroma caratterizzante o possano accrescere l’effetto tossico o l’effetto di dipendenza (compreso: tolleranza o assuefazione e condizione di astinenza).
L’approvazione avverrà solo nel caso in cui l’additivo o la combinazione di additivi non conferisca un aroma caratterizzante, o se il suo quantitativo o la sua concentrazione non superi il determinato livello consentito.
E’ vietata l’immissione in commercio di prodotti del tabacco che contengano additivi non figuranti nell’elenco di cui all’allegato [I] o utilizzati senza rispettare le condizioni o le limitazioni previste dall’elenco. E’ vietato l’impiego di aromi negli elementi dei prodotti del tabacco quali filtri, cartine, confezioni, capsule o le caratteristiche tecniche che consentono di modificare l’aroma o l’intensità del fumo; i filtri e le capsule non contengono tabacco.
Di contro gli additivi essenziali alla lavorazione possono essere approvati ed essere usati purché non diano luogo ad un prodotto con un aroma caratterizzante, di conseguenza è ammessa la ricostituzione dei composti zuccherini presenti nei prodotti del tabacco, entro i livelli presenti nelle foglie prima che vengano tagliate; quindi l’integrazione di tali composti non conferisce al prodotto un aroma caratterizzante.
Tempi più lunghi sono previsti per la totale abolizione del mentolo in tutte le sue forme commerciali (art. 25 paragrafo 1): 36 mesi  per l’adeguamento, in più cinque anni per l’armonizzazione, per un totale di otto anni, seguita da una tolleranza postuma di 24 mesi per le sigarette e 36 mesi per le sigarette elettroniche.
Sono consentiti i sostituti per la prevenzione del vizio del fumo, comprese le sigarette elettroniche, che non saranno assimilate ai medicinali, tranne nel caso in cui abbiano la capacità di combattere il vizio del fumo, come azione preventiva o curativa e che non contengano più di 30 mg / ml di nicotina, in ogni caso non dovranno essere vendute ai minorenni. Per l’e-cig. saranno previste, altresì, restrizioni pubblicitarie e nelle strategie di marketing.
Occorre precisare, che, a livello internazionale, l’Ue e tutti i suoi Stati membri hanno ratificato la convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo (FCTC: Framework Convention on Tobacco Control), che è entrato in vigore fin dall’anno 2005.

Riflessi in generale sui prodotti  tabacchicoli campani e salernitani

Con l’approvazione della presente Direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articoli 21 e 22 (etichettatura pacchetti) per revocare o meno l’esenzione dall’applicazione: articolo 6 (additivi: testo della Commissione + emendamento), paragrafo 1, secondo comma, lettera e, del paragrafo 5 (esenzione prevista per i prodotti diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè, stabiliti con Legge 176 del 5/3/2011), qualora intervenga un mutamento sostanziale della situazione attuale. Nonostante nella Direttiva non siano coinvolti direttamente i sigari tipici, la Commissione potrà intervenire sui sigari aromatizzati di Cava con possibili e significative conseguenze [a causa di modifiche causate dalla combustione, o eventuali disposizioni in materia di etichettature che devono adeguarsi in funzione dei nuovi dati scientifici più recenti (regolamento n° 1907 / 2006), inoltre le avvertenze relative alla salute dovrebbero sempre poter richiamare l’attenzione sui pericoli del fumo passivo sulla salute art. 23 bis].
Alcune tecnologie introdotte negli ultimi anni dai produttori privati di sigari per ridurre i costi della manodopera dovranno essere riviste, in particolare l’affidamento a terzi (presso lo Sri-Lanka) dell’approntamento delle bobine per la fascia riservata ai sigari toscani “a macchina”, strategia che non fu per niente condivisa dall’ex Monopolio di Stato.
Visto che la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, stabilisce, mediante un atto di esecuzione, se un prodotto del tabacco rientra nel divieto dell’immissione sul mercato di a causa della presenza di additivi in quantitativi tali da accrescere in misura apprezzabile, al momento del consumo, l’effetto tossico o di dipendenza, sarebbe auspicabile per Cava rinforzare le produzioni dei sigari tipici e ridurre le produzioni dei sigari dotati di aroma caratterizzante.
Inoltre, sarebbe auspicabile per Cava che l’allestimento delle bobine del nostro Kentucky per fascia venisse fatto in loco e non presso il paese asiatico Sri-Lanka, in modo da evitare sia la congelazione che l’utilizzo del Burn-additive, sale usato per ripristinare i livelli di combustibilità persi con la crioconservazione..
Per quanto riguarda il tabacco Burley campano, utilizzato massivamente come riempitivo nei ricettari per sigarette, sembra evitato il paventato pericolo di una sua imminente eliminazione, essendo stata prevista l’integrazione dei composti zuccherini persi durante i trattamenti tecnologici.
Per contrastare la vendita all’interno della Comunità Europea di prodotti del tabacco non conformi alla presente Direttiva, sono state previste sistemi di tracciabilità e rintracciabilità di ogni singolo prodotto, utilizzando elementi di sicurezza come ad esempio gli ologrammi.

Si ritiene opportuno segnalare che, secondo l’American Journal of Pubblic Health, l’azione preventiva più incisiva sulle malattie cardio e cerebrovascolari  è attribuita, più che ai progressi diagnostici e terapeutici degli ultimi anni, ad un più corretto stile di vita, come il contrasto dell’ipertensione, dell’ipercolesterolemia e del vizio del fumare, tutti comportamenti che devono essere corroborati da un’adeguata attività fisica.

Cava  De’ Tirreni,  16/12/ 2013                                

Giuseppe  D’Amore