La direttiva europea contro il tabacco 

La Direttiva Europea 2014/40/UE è stata approvata a maggio 2014 e sostituisce la precedente 2001/37/CE. Vengono così ulteriormente regolamentate, ovviamente in senso restrittivo, lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, ovvero sigarette, tabacco RYO, tabacco da pipa, sigari, snuff, snus e sigarette elettroniche.

Riassumiamo i tratti salienti di questa Direttiva.

In primis, viene vietato l’uso di aromi caratterizzanti nella produzione di sigarette e trinciati RYO, compresi i filtri. Gli aromi necessari alla lavorazione non sono banditi, ma vengono vietati quelli che modificano radicalmente il gusto del tabacco, rendendolo più attraente per i giovani. Sigari, sigaretti, trinciati da pipa e snuff sono esclusi da questo provvedimento e le sigarette al mentolo godono di una deroga fino al 2020.

La Direttiva prevede poi l’estensione delle avvertenze sanitarie sino a coprire il 65% della superficie dei pacchetti di sigarette (di forma standardizzata) e trinciati RYO, sul fronte e sul retro. Sui lati, invece, le avvertenze devono coprire il 50% della superficie. Sempre per quanto concerne queste classi di prodotti, gli avvisi devono essere testuali e visuali: le immagini raffigurano i presunti effetti del fumo sulla salute (cfr. illustrazione).
Per quanto concerne sigari, tabacchi da pipa e snuff, le avvertenze visuali non sono, per il momento, obbligatorie e ogni stato potrà deliberare in merito: le superfici da destinare sono però stabilite dalla Direttiva.
Continuando, vengono vietati i pacchetti da dieci sigarette e fissati quantitativi minimi di vendita (ad es. minimo trenta grammi per i trinciati RYO). Questo provvedimento viene adottato per eliminare le referenze a costo inferiore, ossia quelle che, nell’ottica del legislatore, sarebbero più facilmente accessibili ai giovani.

Vengono inoltre banditi gli elementi promozionali sulle confezioni e le diciture che facciano riferimento a presunti benefici sulla salute (ad. es. “senza additivi”, “naturale”, ecc..).

É fatto obbligo ai produttori di fornire relazioni dettagliate agli Stati in merito a ingredienti e additivi utilizzati e, per combattere il contrabbando, viene introdotto un sistema europeo di localizzazione e rintracciabilità: inoltre, viene imposto di notificare i nuovi prodotti prima dell’immissione sul mercato. Per quanto concerne la vendita online, viene lasciato agli Stati un certo margine di discrezionalità: se le vendite a distanza transfrontaliere non saranno vietate a livello UE, i singoli Stati potranno decidere di proibirle. In questo caso, i rivenditori non potranno rifornire i consumatori residenti in quello Stato membro.

In conclusione, resta inalterato il controverso divieto di vendita dello snus al di fuori della Svezia.

Come anticipato, la Direttiva 2014/40/UE é stata approvata a Maggio 2014 e i singoli stati avevano due anni di tempo per recepirla: il 20 maggio 2016 entrerà in vigore nel nostro paese.

Per chi volesse approfondire, qui é disponibile il testo completo:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir_201440_it.pdf

É opinione di chi scrive che il miope divieto non sia di alcuna utilità per la difesa della salute pubblica e che questo genere di iniziative abbiano come conseguenza solamente una stolida criminalizzazione delle scelte individuali. Riteniamo che nulla possa sostituire l’educazione sul tema e che questa Direttiva sia deprecabile tanto nel merito, quanto negli intenti: fino a quando si continuerà ad additare il tabacco tout court come responsabile di tutti i mali, senza distinzione alcuna, non sarà possibile approcciarsi in modo costruttivo alla questione. Auspichiamo che, in un futuro non lontano, le coscienze si risveglino e che sempre più fumatori comincino a rifiutare di essere colpevolizzati per le proprie libere scelte individuali.