Statuto del GT Club

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Civitanova Marche (MC) in data 18 Giugno 2019 una associazione culturale ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata ASSOCIAZIONE CULTURALE GT CLUB.

Articolo 2 – Scopo

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. Essa ha per finalità lo sviluppo, la promozione e la divulgazione della cultura del “fumo lento” e dell’estimazione del tabacco nelle sue molteplici complessità. Gli argomenti trattati negli spazi del club sono quindi rivolti ad un pubblico maggiorenne e nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – I soci

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori, che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione o sono stati espressamente ammessi con tale qualifica dall’Assemblea, all’unanimità; partecipano con diritto di voto (attivo e passivo) alle Assemblee dell’associazione.
  • Soci Digitali, che aderiscono successivamente all’Associazione, previa presentazione di domanda; non partecipano alle Assemblee dell’Associazione.

Articolo 5 – Domanda di ammissione

  1. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci Digitali, solo le persone fisiche, di maggiore età, che ne facciano richiesta presentando apposita domanda.
  2. La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, potrà essere sospesa dal Presidente in ogni momento.
  3. Salvo diversa delibera dell’Assemblea, l’adesione all’associazione da parte dei Soci Digitali è gratuita.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

  1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
  2. dimissione volontaria;
  3. radiazione deliberata dall’Assemblea, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Articolo 7 – Funzionamento dell’Assemblea

  1. L’Assemblea generale dei soci composta dai soci fondatori ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. Nomina il Presidente ed eventualmente un segretario, approva le linee guida della gestione ed i suoi rendiconti.
  2. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del rendiconto.
  3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
  4. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

Articolo 8 – Presidente Assemblea

Il Presidente dell’Assemblea gestisce l’Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi.

Articolo 9 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci fondatori, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita.
  2. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.

Articolo 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente a cui l’associazione, eventualmente, chiederà l’affiliazione e in subordine le norme del Codice Civile.